La sovvenzione per l'esercizio 1951-52 a favori dell'Opera nazionale per la protezione della maternita' e dell'infanzia, di cui all'art. 12 della legge 9 ottobre 1951, n. 1096, e' aumentata di L. 1.000.000.000. Alla copertura dell'onere di cui sopra viene destinata una quota parte delle maggiori entrate recate dal secondo provvedimento legislativo di variazione al bilancio per l'esercizio 1951-52.
Testo vigente dal 13 aprile 1953
