Ai sensi dell'art. 7, n. 1, del Testo unico, approvato col regio decreto 24 dicembre 1934, n. 2316, e' stabilito, per l'esercizio finanziario 1950-51, in L. 6.000.000.000 lo stanziamento relativo all'assegnazione a favore dell'Opera nazionale per la protezione e l'assistenza della maternita' e dell'infanzia. 5
Gli interventi su questo articolo(1)
Non fanno parte del testo della norma: dicono quale atto l’ha modificata e che cosa ha disposto. Quale versione sia nata da quale intervento il testo non lo dice, e non lo deduciamo.
L. 18 giugno 1952, n. 673
5La L. 18 giugno 1952, n. 673 ha disposto (con l'art. 1) che "La sovvenzione a favore dell'Opera nazionale per la protezione della maternita' e della infanzia, stabilita, per l'esercizio finanziario 1950-1951, in L. 6.000.000.000, dall'art. 12 della legge 10 agosto 1950, n. 602, e' aumentata di L. 500.000.000".
Testo vigente dal 15 luglio 1952
