Ai sensi dell'art. 7, n. 1, del Testo unico, approvato col regio decreto 24 dicembre 1934, n. 2316, e' stabilito, per l'esercizio finanziario 1950-51, in L. 6.000.000.000 lo stanziamento relativo all'assegnazione a favore dell'Opera nazionale per la protezione e l'assistenza della maternita' e dell'infanzia. 5

Gli interventi su questo articolo(1)

Non fanno parte del testo della norma: dicono quale atto l’ha modificata e che cosa ha disposto. Quale versione sia nata da quale intervento il testo non lo dice, e non lo deduciamo.

L. 18 giugno 1952, n. 673

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La L. 18 giugno 1952, n. 673 ha disposto (con l'art. 1) che "La sovvenzione a favore dell'Opera nazionale per la protezione della maternita' e della infanzia, stabilita, per l'esercizio finanziario 1950-1951, in L. 6.000.000.000, dall'art. 12 della legge 10 agosto 1950, n. 602, e' aumentata di L. 500.000.000".

Testo vigente dal 15 luglio 1952

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Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Che cosa è cambiato dal 15 luglio 1952

Confronto con la versione in vigore dal 19 agosto 1950 al 15 luglio 1952.

Il testo dell’articolo è rimasto uguale. La nuova versione è stata registrata con la nota ufficiale qui sotto.

La nota di aggiornamento ufficiale

  • L. 18 giugno 1952, n. 673

    La L. 18 giugno 1952, n. 673 ha disposto (con l'art. 1) che "La sovvenzione a favore dell'Opera nazionale per la protezione della maternita' e della infanzia, stabilita, per l'esercizio finanziario 1950-1951, in L. 6.000.000.000, dall'art. 12 della legge 10 agosto 1950, n. 602, e' aumentata di L. 500.000.000".

RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.

Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:legge:1950-08-10;602~art12 · fonte del testo