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La somma di lire 2 miliardi di cui al precedente articolo sara' stanziata nello stato di previsione della spesa del Ministero dei lavori pubblici per lire 500 milioni nel secondo semestre 1964, per lire 1 miliardo nell'esercizio 1965, per lire 500 milioni nell'esercizio 1966. Alla spesa prevista dalla presente legge si fara' fronte mediante corrispondente riduzione dei contributi dovuti dal Tesoro dello Stato all'ANAS a norma dell'articolo 26, lettera a), della legge 7 febbraio 1961, n. 59, e devoluti al Ministero dei lavori pubblici a norma dell'articolo 4, lettera a), della legge 21 aprile 1962, n. 181. Le somme eventualmente non impegnate in un esercizio saranno utilizzate negli esercizi successivi.

Testo in vigore dal 5 novembre 1964 al 22 dicembre 2008

Norme correlate

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urn:nir:stato:legge:1964-10-07;1056~art2 · fonte del testo