La maggiore spesa di lire 640.000.000 di cui al precedente art. 1 sara' iscritta nello stato di previsione della spesa del Ministero dei trasporti ed e' ripartita in ragione di lire 400.000.000 per l'esercizio finanziario 1955-56 e di lire 240.000.000 per quello 1956-57. L'onere di cui sopra sara' fronteggiato per l'esercizio 1955-56 a carico dello stanziamento del capitolo n. 40 di detto stato di previsione per lo stesso esercizio e, per la gestione 1956-1957, a carico del Fondo globale di cui allo stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per l'esercizio medesimo, destinato alla copertura di oneri derivanti da provvedimenti legislativi in corso. Il Ministro per il tesoro e' autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

Testo vigente dal 16 giugno 1956

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urn:nir:stato:legge:1956-05-16;514~art3 · fonte del testo