L'onere derivante dall'attuazione della presente legge, valutato in lire 130 milioni, sara' fronteggiato a carico dello stanziamento iscritto al capitolo 9 dello stato di previsione della spesa del Ministero dei trasporti per l'esercizio finanziario 1956-57 ed a quelli corrispondenti degli esercizi successivi. Il Ministro per il tesoro e' autorizzato ad apportare, con propri decreti le occorrenti variazioni di bilancio.
Testo vigente dal 28 ottobre 1957
