La spesa autorizzata con l'art. 1 del regio decreto legislativo 17 maggio 1946, n. 485, e destinata, ai sensi degli articoli 3 e 5 della legge 5 aprile 1950, n. 225, a far fronte agli oneri derivanti dalla concessione di sola costruzione della sede stradale e fabbricati della ferrovia circumflegrea, e' aumentata di lire 640.000.000 in dipendenza dei maggiori oneri derivanti dall'introduzione delle varianti di cui al voto 15 novembre 1954, n. 2009, del Consiglio superiore dei lavori pubblici e dalla revisione dei prezzi di cui all'art. 6 della citata legge 5 aprile 1950, n. 225.

Testo vigente dal 16 giugno 1956

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urn:nir:stato:legge:1956-05-16;514~art1 · fonte del testo