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La spesa annua da inscriversi nella parte straordinaria dello stato di previsione della spesa del Ministero dei lavori pubblici e' elevata da 60 a 68 milioni per ciascuno degli esercizi 1905-906 e 1906-907, a 70 milioni per gli esercizi 1907-908, 1908-909 e 1909-910, a 71 milioni per gli esercizi 1910-911 e 1911-912 ed a 72 milioni per ciascuno dei successivi esercizi fino al 1920-21. 3
Gli interventi su questo articolo(1)
Non fanno parte del testo della norma: dicono quale atto l’ha modificata e che cosa ha disposto. Quale versione sia nata da quale intervento il testo non lo dice, e non lo deduciamo.
L. 12 giugno 1910, n. 297
3La L. 12 giugno 1910, n. 297 ha disposto (con l'art. 1, comma 3) che "Per l'esercizio finanziario 1910-911 il limite di stanziamento per la spesa straordinaria del Ministero dei lavori pubblici di cui alla citata legge 21 giugno 1906, n. 238 e successive modificazioni e' aumentato di L. 6,630,000".
Testo in vigore dal 25 gennaio 1908 al 16 dicembre 2009
