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La tassa d'ingresso per l'accesso dei visitatori ai musei, monumenti, gallerie e scavi di antichita' dello Stato e' aumentata nella misura indicata a fianco di ciascun istituto di antichita' e d'arte nella tabella annessa alla presente legge.

Testo in vigore dal 19 giugno 1952 al 22 dicembre 2008

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

urn:nir:stato:legge:1952-05-27;635~art1 · fonte del testo