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L'ingresso e' gratuito nelle domeniche, eccetto che per gli istituti segnati con la lettera (b) nella allegata tabella, per i quali il beneficio e' limitato alla riduzione del 50 per cento sulla normale tariffa. La tassa di ingresso di cui all'articolo precedente e' ridotta del 50 per cento negli altri giorni festivi.

Testo in vigore dal 19 giugno 1952 al 22 dicembre 2008

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

urn:nir:stato:legge:1952-05-27;635~art2 · fonte del testo