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Sono aboliti i biglietti di abbonamento individuali e collettivi di cui alle tabelle B e C del regolamento citato nell'articolo precedente. E' in facolta' del Ministero della pubblica istruzione di concedere alle comitive organizzate la riduzione del 50 per cento sul prezzo normale dei biglietti d'ingresso, purche' il numero dei visitatori a pagamento non sia inferiore a quindici. I direttori dei monumenti, musei, gallerie e scavi di antichita' dello Stato potranno concedere, in base a tempestiva richiesta e con le opportune garanzie, l'ingresso gratuito nei rispettivi istituti a comitive di studenti delle scuole secondarie superiori statali, pareggiate o legalmente riconosciute, nonche' a comitive di lavoratori organizzate.
Testo in vigore dal 19 giugno 1952 al 22 dicembre 2008
