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Per far fronte alla spesa di lire 35 miliardi prevista dalla presente legge, il Ministro per il tesoro e' autorizzato a contrarre, nell'esercizio 1965, mutui col Consorzio di credito per le opere pubbliche fino alla concorrenza di un ricavo netto pari all'ammontare di detta spesa e delle somme per interessi e oneri relativi all'esercizio stesso.

Testo in vigore dal 26 aprile 1965 al 22 dicembre 2008

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urn:nir:stato:legge:1965-04-06;341~art5 · fonte del testo