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I mutui di cui al precedente articolo 5, da ammortizzarsi in un periodo non superiore a venti anni, saranno contratti nelle forme alle condizioni e con le modalita' che verranno stabilite con apposite convenzioni da stipularsi tra il Ministro per il tesoro ed il Consorzio di credito per le opere pubbliche e da approvarsi con decreti del Ministro medesimo. Il servizio dei mutui sara' assunto dal Ministero del tesoro. Le rate di ammortamento saranno iscritte negli stati di previsione della spesa del Ministero del tesoro e specificatamente vincolate a favore del Consorzio di credito per le opere pubbliche a decorrere dall'esercizio 1966.
Testo in vigore dal 26 aprile 1965 al 22 dicembre 2008
