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Le misure dei compensi di collaudo previste dai numeri 6, 6-bis, 12 e 12-bis della tabella III annessa alle norme sulle indennita' da corrispondere al personale militare e civile dell'Aeronautica, approvate con regio decreto-legge 20 luglio 1934, n. 1302, convertito nella legge 4 aprile 1935, n. 808, e successive modificazioni, sono elevate da lire 50 a lire 5000 e da lire 100 a lire 10.000.

Testo in vigore dal 16 gennaio 1953 al 9 ottobre 2010

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

urn:nir:stato:legge:1952-12-18;3099~art3 · fonte del testo