Provvedimento abrogato dal d.lgs. 15 marzo 2010, n. 66.
Abrogato dal 9 ottobre 2010
Provvedimento abrogato dal d.lgs. 15 marzo 2010, n. 66.
Abrogato dal 9 ottobre 2010
Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.
Gli articoli che nel proprio testo richiamano questo.
Articoli vicini per contenuto, trovati dall’indice del sito: una somiglianza, non un rinvio.
4 versioni dal 1953
Confronto con la versione in vigore dal 4 luglio 1970 al 9 ottobre 2010. 81 parole tolte, 10 parole aggiunte in 2 capoversi.
tolto: Agli ufficiali e sottufficiali piloti nominati con decreto ministeriale istruttori di volo o di specialita' e' dovuto un compenso mensile nella misura seguente: da colonnello a capitano............................ L. 11.500 tenente............................................. " 13.800 sottotenente........................................ " 13.500 aiutante di battaglia e maresciallo di 1ª classe.... " 13.500 da maresciallo di 2ª classe a sergente.............. " 13.200
tolto: Il compenso spetta unicamente durante i periodi di effettivo esercizio delle mansioni di istruttore. Non e' consentito il cumulo di piu' compensi per incarichi di istruttore.aggiunto: PROVVEDIMENTO ABROGATO DAL D.LGS. 15 MARZO 2010, N. 66
barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.
Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.
RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.
urn:nir:stato:legge:1953-12-17;953~art3 · fonte del testo