Stai leggendo un testo che non è più in vigore: è valso dal 16 gennaio 1953 al 9 ottobre 2010. Leggi il testo vigente →
Alla maggiore spesa derivante dall'applicazione della presente legge di complessive lire 16.250.000 si far fronte, nell'esercizio finanziario 1952-53, mediante riduzione di un pari importo dello stanziamento del capitolo 183 dello stato di previsione della spesa del Ministero della difesa per l'esercizio suddetto. Il Ministro per il tesoro e' autorizzato a provvedere, con propri decreti, alle occorrenti variazioni di bilancio.
Testo in vigore dal 16 gennaio 1953 al 9 ottobre 2010
