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Alla copertura della maggiore spesa presunta di lire 91.000.000, derivante dalla presente legge a carico dell'esercizio finanziario 1951-52, sara' fatto fronte mediante una corrispondente riduzione degli stanziamenti inscritti nel capitolo n. 176 dello stato di previsione della spesa del Ministero della difesa per il predetto esercizio finanziario. Il Ministro per il tesoro e' autorizzato a provvedere con propri decreti alle occorrenti variazioni di bilancio.
Testo in vigore dal 24 giugno 1952 al 9 ottobre 2010
