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Le paghe ordinarie giornaliere dei militari e graduati di truppa dell'Esercito e dell'Aeronautica e quelle dei comuni e sottocapi della Marina sono stabilite nelle misure nette risultanti, rispettivamente, dalle tabelle 1 e 2 allegate alla presente legge.

Testo in vigore dal 4 maggio 1962 al 9 ottobre 2010

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

urn:nir:stato:legge:1962-04-12;183~art1 · fonte del testo