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La paga giornaliera degli allievi carabinieri, allievi finanzieri, allievi guardie di pubblica sicurezza, allievi agenti di custodia, allievi guardie forestali e allievi vigili del fuoco e' stabilita nella misura netta di lire 180.

Testo in vigore dal 4 maggio 1962 al 9 ottobre 2010

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

urn:nir:stato:legge:1962-04-12;183~art2 · fonte del testo