Provvedimento abrogato dal d.lgs. 15 marzo 2010, n. 66.
Abrogato dal 9 ottobre 2010
Provvedimento abrogato dal d.lgs. 15 marzo 2010, n. 66.
Abrogato dal 9 ottobre 2010
Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.
Gli articoli che nel proprio testo richiamano questo.
Articoli vicini per contenuto, trovati dall’indice del sito: una somiglianza, non un rinvio.
2 versioni dal 1952
Confronto con la versione in vigore dal 24 aprile 1952 al 9 ottobre 2010. 126 parole tolte, 10 parole aggiunte in 4 capoversi.
tolto: Il soprassoldo dovuto ai sottufficiali e militari di truppa dell'Arma dei carabinieri per i servizi di traduzione, di scorta, di guardia di sicurezza, di assistenza o per altri speciali servizi eseguiti per conto di enti non statali o di privati e' elevato:
tolto: a) a lire 200 o 300 giornaliere per prestazioni da compiersi nella residenza ordinaria di durata rispettivamente non superiore al le due o tre ore e a lire 400 giornaliere per le stesse prestazioni di durata superiore a tre ore;
tolto: b) a lire 800 giornaliere per prestazioni da compiersi fuori della residenza ordinaria;
tolto: c) a lire 1200 giornaliere per prestazioni da compiersi fuori della residenza ordinaria che richiedano il pernottamento. Il soprassoldo giornaliero e' a carico degli enti non statali o dei privati richiedenti.aggiunto: PROVVEDIMENTO ABROGATO DAL D.LGS. 15 MARZO 2010, N. 66
barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.
Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.
RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.
urn:nir:stato:legge:1952-03-29;337~art2 · fonte del testo