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Con effetto dal 1 ottobre 1971 cessa per i militari indicati nell'articolo 1 la somministrazione di tabacchi e fiammiferi di cui alle tabelle relative alla composizione della razione viveri in natura, allegate agli stati di previsione della spesa dei Ministeri interessati ai sensi dell'articolo 2 del decreto del Presidente della Repubblica 11 settembre 1950, n. 807.

Testo in vigore dal 3 novembre 1971 al 9 ottobre 2010

Norme correlate

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urn:nir:stato:legge:1971-10-29;881~art2 · fonte del testo