Il termine stabilito con la legge 10 agosto 1950, numero 665, per il godimento delle agevolazioni tributarie previste dal decreto legislativo luogotenenziale 7 giugno 1945, n. 322, e successive modificazioni e integrazioni, e' prorogato al 30 giugno 1955. La presente legge ha effetto dal 10 luglio 1953.

Testo vigente dal 5 novembre 1953

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urn:nir:stato:legge:1953-10-06;823~artunico · fonte del testo