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L'articolo 1 della legge 27 dicembre 1956, n. 1504, gia' modificato dall'articolo 1 della legge 9 novembre 1957, n. 1126, e' sostituito dal seguente: "Ai lavoratori assicurati obbligatoriamente per la tubercolosi, assistiti in dipendenza di assicurazione propria con ricovero in luogo di cura o ambulatorialmente, in sostituzione delle indennita' di cui agli articoli 1 e 2 della legge 28 febbraio 1953, n. 86, spetta un'indennita' giornaliera di lire 500, maggiorata per i familiari di cui all'articolo 2 della legge 28 febbraio 1953, n. 86, modificato dall'articolo 2 della legge 9 agosto 1954, n. 657, di un importo pari a quello degli assegni familiari spettanti ai lavoratori dell'industria. Ai coloni e mezzadri assistiti in dipendenza di assicurazione propria spetta l'indennita' giornaliera di lire 500, la maggiorazione di cui al primo comma e' concessa per i figli di eta' non superiore al 14° anno. Ai familiari di assicurati, compresi i familiari di coloni e mezzadri, assistiti con ricovero in luogo di cura o ambulatorialmente, compete un'indennita' giornaliera di lire 250. La maggiorazione di cui al primo comma e' corrisposta per i figli viventi a carico dell'assicurato e che non prestino lavoro retribuito, sino al 21° anno di eta' qualora frequentino una scuola media o professionale, e per tutta la durata del corso legale, ma non oltre il 26° anno di eta', qualora frequentino scuole universitarie. Se l'assicurato ha persone di famiglia a carico, l'indennita' di cui al primo comma e' corrisposta per l'importo di lire 250 allo stesso assistito e per l'importo di lire 250 unitamente alle maggiorazioni di cui al comma stesso a persona da lui delegata, da scegliersi nell'ambito dei familiari aventi diritto alle maggiorazioni medesime".

Testo in vigore dal 29 novembre 1963 al 12 aprile 1968

Norme correlate

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urn:nir:stato:legge:1963-11-14;1540~art1 · fonte del testo