Stai leggendo un testo che non è più in vigore: è valso dal 29 novembre 1963 al 22 dicembre 2008. Leggi il testo vigente →

L'articolo 23 del regio decreto-legge 4 ottobre 1935, n. 1827, convertito, con modificazioni, nella legge 6 aprile 1936, n. 1155, e' integrato dal seguente punto 6): "6) far proposte al Consiglio di amministrazione per la concessione di contributi, a carico della gestione dell'assicurazione obbligatoria contro la tubercolosi, in favore di iniziative attuate da Consorzi provinciali antitubercolari e da istituti universitari di fisiologia, in materia di prevenzione, profilassi e studi clinico-scientifici nel campo della tubercolosi. L'ammontare dei contributi predetti non potra' eccedere complessivamente, per ciascun esercizio, l'importo corrispondente al 50 per cento dei contributi base riscossi nell'esercizio precedente dalla gestione per la assicurazione obbligatoria contro la tubercolosi. Le deliberazioni adottate, su richiesta motivata dagli enti interessati dal Consiglio di amministrazione per la concessione dei contributi in favore delle iniziative predette, sono sottoposte all'approvazione del Ministero del lavoro e della previdenza sociale".

Testo in vigore dal 29 novembre 1963 al 22 dicembre 2008

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

urn:nir:stato:legge:1963-11-14;1540~art6 · fonte del testo