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L'anticipazione di una mensilita' delle prestazioni economiche antitubercolari corrisposta dall'I.N.P.S., in attuazione della deliberazione 11 aprile 1963 adottata dal Consiglio di amministrazione dell'Istituto stesso, agli assistiti fruenti alla data predetta dell'indennita' giornaliera ovvero di quella postsanatoriale resta definitivamente acquisita a coloro che ne hanno beneficiato. E' altresi' definitivamente attribuito ai beneficiari l'assegno di cui al precedente articolo 3 corrisposto per gli anni 1960, 1961 e 1962 nella misura e nei limiti previsti dalle deliberazioni del Comitato esecutivo dell'Istituto rispettivamente con deliberazione del 21 dicembre 1960, del 30 novembre 1961 e del 29 novembre 1962. Entro il limite massimo, per ciascun esercizio, stabilito dal precedente articolo, restano acquisite ai destinatari le concessioni di contributi deliberate dall'Istituto in favore di iniziative rientranti tra quelle indicate nel medesimo articolo 6.

Testo in vigore dal 29 novembre 1963 al 22 dicembre 2008

Norme correlate

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urn:nir:stato:legge:1963-11-14;1540~art7 · fonte su Normattiva