Provvedimento abrogato dal d.l. 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni dalla l. 6 agosto 2008, n. 133.
Abrogato dal 22 dicembre 2008
Provvedimento abrogato dal d.l. 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni dalla l. 6 agosto 2008, n. 133.
Abrogato dal 22 dicembre 2008
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2 versioni dal 1952
Confronto con la versione in vigore dal 27 settembre 1952 al 22 dicembre 2008. 155 parole tolte, 20 parole aggiunte.
tolto: Le sanzioni pecuniarie comminate per le infrazioni alle norme contenute nel regio decreto 8 dicembre 1933, n. 1740, e nel regio decreto 22 dicembre 1938, n. 2139, convertito in legge, con modificazione, nella legge 29 maggio 1939, n. 921, gia' raddoppiate a norma dell'art. 3 del decreto legislativo 5 ottobre 1945, n. 679, e successivamente aumentate di cinque volte per effetto dell'art. 1 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 21 aprile 1947, n. 421, sono ulteriormente aumentate nei minimi e nei massimi in ragione di quattro volte rispetto alla misura attuale. I Comuni i quali abbiano emanato regolamenti per la disciplina della circolazione urbana sono autorizzati a modificare i regolamenti stessi per elevare, nei limiti previsti dal precedente comma, le sanzioni pecuniarie. Tali modificazioni devono essere approvate dal Ministro per i lavori pubblici, di concerto con il Ministro per i trasporti, a norma dell'art. 128 del regio decreto 8 dicembre 1933, n. 1740.aggiunto: PROVVEDIMENTO ABROGATO DAL D.L. 25 GIUGNO 2008, N. 112, CONVERTITO, CON MODIFICAZIONI DALLA L. 6 AGOSTO 2008, N. 133
barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.
Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.
RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.
urn:nir:stato:legge:1952-07-25;1229~art1 · fonte del testo