Il limite massimo di lire 300 milioni entro il quale, per ciascun anno finanziario, possono essere concesse sovvenzioni alle associazioni d'arma dell'Esercito, della Marina e dell'Aeronautica, ai sensi della legge 22 dicembre 1980, n. 914, e' elevato a lire 900 milioni a partire dall'esercizio finanziario 1986.
Testo vigente dal 14 ottobre 1986
