All'Associazione nazionale delle guardie di pubblica sicurezza, eretta in ente morale con decreto del Presidente della Repubblica 7 ottobre 1970, n. 820, e sottoposta alla vigilanza e tutela del Ministero dell'interno, possono essere concesse sovvenzioni entro un limite massimo di L. 12.000.000 per esercizio finanziario, a partire dall'anno 1978.

Testo vigente dal 18 luglio 1980

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urn:nir:stato:legge:1980-07-08;335~art1 · fonte su Normattiva