Il limite massimo di lire 170 milioni entro il quale, per ciascun esercizio finanziario, possono essere concesse sovvenzioni alle associazioni d'Arma dell'Esercito, della Marina e dell'Aeronautica, ai sensi della legge 26 novembre 1969, n. 931, e' elevato a lire 300 milioni a partire dall'esercizio finanziario 1979.
Testo vigente dal 5 gennaio 1981
