All'onere di lire 130 milioni annue, derivante dall'applicazione della presente legge, per gli anni 1979 e 1980 si provvede mediante riduzione dei fondi speciali di cui al capitolo 6856 degli stati di previsione del Ministero del tesoro per gli anni finanziari 1979 e 1980. Il Ministro del tesoro e' autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

Testo vigente dal 5 gennaio 1981

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urn:nir:stato:legge:1980-12-22;914~art2 · fonte su Normattiva