All'onere derivante dalla presente legge, valutato in lire 10 milioni annui, si fa fronte, per gli anni finanziari 1979 e 1980, mediante corrispondente riduzione del fondo speciale iscritto al capitolo 6856 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per i medesimi anni. Il Ministro del tesoro e' autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.
Testo vigente dal 12 novembre 1980
