Art. 13 (Allegato B Tariffa per le prestazioni professionali dei periti agrari)
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Ai periti agrari specializzati (in enotecnia, elaiotecnia, orti-frutticoltura e giardinaggio, zootecnia e caseificio, economia montana, ecc.) che prestano la loro consulenza in aziende agrarie specializzate, in cantine, caseifici, oleifici e simili, il compenso percentuale dell'interessenza e l'onorario fisso annuo possono essere congruamente aumentati a seconda della importanza dell'azienda.
Testo in vigore dal 17 settembre 1952 al 16 dicembre 2010
