Art. 33 (Allegato B Tariffa per le prestazioni professionali dei periti agrari)
Provvedimento abrogato dal d.lgs. 13 dicembre 2010, n. 212.
Abrogato dal 16 dicembre 2010
Provvedimento abrogato dal d.lgs. 13 dicembre 2010, n. 212.
Abrogato dal 16 dicembre 2010
Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.
Articoli vicini per contenuto, trovati dall’indice del sito: una somiglianza, non un rinvio.
2 versioni dal 1952
Confronto con la versione in vigore dal 17 settembre 1952 al 16 dicembre 2010. 93 parole tolte, 10 parole aggiunte in 5 capoversi.
tolto: Il progetto di divisione di un fondo rustico o di un asse immobiliare comprende:
tolto: a) la relazione tecnica concernente i criteri seguiti nella divisione, la descrizione dettagliata delle singolo quote con la indicazione precisa degli elementi necessari alla loro identificazione e la determinazione del valore degli immobili;
tolto: b) la planimetria dei beni divisi, in cui devono essere chiaramente segnate tutte le quote numeriche generali e particolari;
tolto: c) lo schizzo dimostrativo dei fabbricati eventualmente divisi, la planimetria e la sezione degli stessi quando queste siano necessarie o richieste;
tolto: c) il tipo di frazionamento catastale.aggiunto: PROVVEDIMENTO ABROGATO DAL D.LGS. 13 DICEMBRE 2010, N. 212
barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.
Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.
RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.
urn:nir:stato:legge:1952-08-16;1180~allegato-b-tariffa-per-le-prestazioni-professionali-dei-peri-art33 · fonte del testo