Aumento delle tariffe professionali degli agronomi e dei periti agrari

Art. 37 (Allegato B Tariffa per le prestazioni professionali dei periti agrari)

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L'opera del perito agrario incaricato di un riparto per stabilire le quote a carico di fondi rustici per eventuali contributi di bonifica, utenze stradali, ratizzi di irrigazione, ecc., va compensata a vacazioni.

Testo in vigore dal 17 settembre 1952 al 16 dicembre 2010

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

urn:nir:stato:legge:1952-08-16;1180~allegato-b-tariffa-per-le-prestazioni-professionali-dei-peri-art37 · fonte del testo