Art. 7 (Allegato B Tariffa per le prestazioni professionali dei periti agrari)
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[1]Il perito agrario al quale sia affidata la consulenza di una azienda agricola o agricolo-industriale per tutto l'insieme delle attivita' produttive che si attuano nell'azienda stessa, viene compensato in conformita' della seguente:
[2]Tabella I. il 3% sulla produzione lorda fino a................. L. 2.000.000 il 2,50% sul di piu sino a............................. " 4.000.000 il 2% sul di piu sino a............................. " 8.000.000 l'1,5% oltre le...................................... " 8.000.000
[3]Sono compensate a parte, con equa riduzione sulle rispettive tariffe, le prestazioni che implichino progetti, interventi in causa, arbitrati, ecc. e che esulano dalla normale attivita' oggetto della consulenza del perito agrario.
Testo in vigore dal 17 settembre 1952 al 16 dicembre 2010
