Aumento delle tariffe professionali degli agronomi e dei periti agrari

Art. 7 (Allegato B Tariffa per le prestazioni professionali dei periti agrari)

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[1]Il perito agrario al quale sia affidata la consulenza di una azienda agricola o agricolo-industriale per tutto l'insieme delle attivita' produttive che si attuano nell'azienda stessa, viene compensato in conformita' della seguente:

[2]Tabella I. il 3% sulla produzione lorda fino a................. L. 2.000.000 il 2,50% sul di piu sino a............................. " 4.000.000 il 2% sul di piu sino a............................. " 8.000.000 l'1,5% oltre le...................................... " 8.000.000

[3]Sono compensate a parte, con equa riduzione sulle rispettive tariffe, le prestazioni che implichino progetti, interventi in causa, arbitrati, ecc. e che esulano dalla normale attivita' oggetto della consulenza del perito agrario.

Testo in vigore dal 17 settembre 1952 al 16 dicembre 2010

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

urn:nir:stato:legge:1952-08-16;1180~allegato-b-tariffa-per-le-prestazioni-professionali-dei-peri-art7 · fonte del testo