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Gli onorari, indicati nell'allegata tabella A per gli inventari e le consegne, compresi gli stabili urbani quando appartengono ad un complesso di beni rustici, si applicano nel caso che l'inventario o la consegna vengano redatti sulla scorta di analoghi atti precedenti. Qualora gli inventari e le consegne siano da impostarsi ex novo, gli onorari indicati nella allegata tabella A possono essere aumentati del 30 per cento, salvo eventuali compensi da valutarsi a discrezione per ricerche di titoli relativi alla proprieta' o al possesso ed, in modo particolare, ai diritti di acqua.

Testo in vigore dal 17 settembre 1952 al 16 dicembre 2010

Norme correlate

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urn:nir:stato:legge:1952-08-16;1180~art11 · fonte del testo