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Qualora i fabbricati siano in particolare stato di vetusta', gli onorari possono essere aumentati fino al 20 per cento; nella stessa misura possono essere aumentati gli onorari per consegna, riconsegna, inventari e bilanci di fondi rustici adibiti a vivaio, nestaiola e piantonaio.
Testo in vigore dal 17 settembre 1952 al 16 dicembre 2010
