Stai leggendo un testo che non è più in vigore: è valso dal 17 settembre 1952 al 16 dicembre 2010. Leggi il testo vigente →

Qualora i fabbricati siano in particolare stato di vetusta', gli onorari possono essere aumentati fino al 20 per cento; nella stessa misura possono essere aumentati gli onorari per consegna, riconsegna, inventari e bilanci di fondi rustici adibiti a vivaio, nestaiola e piantonaio.

Testo in vigore dal 17 settembre 1952 al 16 dicembre 2010

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

urn:nir:stato:legge:1952-08-16;1180~art12 · fonte del testo