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I rilievi planimetrici e i disegni di piante saranno compensati in relazione alla superficie, alla difficolta' del terreno, alla scala, nonche' alla Ubicazione dei terreni o dei fabbricati rurali, secondo l'allegata tabella B, sia che il lavoro faccia parte di altra prestazione, sia che costituisca incarico a se' stante.

Testo in vigore dal 17 settembre 1952 al 16 dicembre 2010

Norme correlate

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urn:nir:stato:legge:1952-08-16;1180~art14 · fonte del testo