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Le operazioni indicate per prime nella tabella, che possono costituire lavoro a se' stante, vengono integrate dalle successive nel caso che il lavoro comprenda il rilievo altimetrico per punti, il calcolo delle superfici ecc. Cosi' quando si disponga della planimetria ed occorra il piano quotato, la prestazione verra' compensata con l'onorario della sola colonna che contempla il "rilievo altimetrico".

Testo in vigore dal 17 settembre 1952 al 16 dicembre 2010

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

urn:nir:stato:legge:1952-08-16;1180~art16 · fonte del testo