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Per lo studio e l'impianto di ordinamenti colturali, le competenze spettanti al dottore agronomo sono compensate in relazione all'importanza economica dell'incarico con l'aggiunta di quelle spettanti per l'esecuzione dei lavori topografici.

Testo in vigore dal 17 settembre 1952 al 16 dicembre 2010

Norme correlate

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urn:nir:stato:legge:1952-08-16;1180~art21 · fonte del testo