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[1]Se la planimetria e' fornita dal committente, gli onorari saranno i seguenti, per poderi di facile accesso ed in un sol corpo:

[2]per poderi inferiori a 10 ettari............. lire 8.000 per poderi da 10 a 20 ettari............... lire 12.000 per poderi superiori a 20 ettari. lire 500 ad ettaro con un minimo di lire 12.000.

[3]Nel compenso e' compresa una copia del piano grafico di avvicendamento. Quando l'ordinamento colturale e' gia' definito e si tratti di modificare i piani esistenti, in relazione a nuovi indirizzi e necessita' contingenti, la retribuzione minima spettante al dottore agronomo sara' di lire 8.000. Nei casi complessi per cui si rendono necessari speciali calcoli e conti colturali sulla convenienza economica delle colture e sulla scelta della rotazione, il compenso sara' sempre superiore al numero delle vacazioni (di campagna e di tavolo) occorse.

Testo in vigore dal 17 settembre 1952 al 16 dicembre 2010

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

urn:nir:stato:legge:1952-08-16;1180~art22 · fonte del testo