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Le stime per determinare il valore locativo o canone d'affitto degli immobili, saranno compensate in ragione del: 5 per cento sul canone d'affitto annuo per le prime lire 250.000; 3 per cento sul canone d'affitto eccedente fino a lire 500.000; 2 per cento sull'eccedenza.

Testo in vigore dal 17 settembre 1952 al 16 dicembre 2010

Norme correlate

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urn:nir:stato:legge:1952-08-16;1180~art34 · fonte del testo