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Gli onorari per le stime relative a divisioni patrimoniali si determinano con le percentuali stabilite per le singole stime senza tener conto delle eventuali deduzioni o passivita' sul valore del patrimonio. La formazione delle quote viene compensata con il 30 per cento delle competenze suddette riferite al valore di ogni singolo lotto, nel caso che la stima venga eseguita da professionista che proceda alla divisione; con il 40 per cento nel caso che il professionista proceda alla divisione su stima e tipi eseguiti da altro perito.

Testo in vigore dal 17 settembre 1952 al 16 dicembre 2010

Norme correlate

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urn:nir:stato:legge:1952-08-16;1180~art36 · fonte del testo