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L'opera del perito incaricato di un riparto per stabilire le quote a carico di fondi rustici per eventuali contributi di bonifica, utenze stradali, ratizzi di irrigazione, ecc., e' pure compensata a vacazioni.

Testo in vigore dal 17 settembre 1952 al 16 dicembre 2010

Norme correlate

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urn:nir:stato:legge:1952-08-16;1180~art39 · fonte del testo