Stai leggendo un testo che non è più in vigore: è valso dal 17 settembre 1952 al 16 dicembre 2010. Leggi il testo vigente →

Le perizie che debbono essere asseverate con giuramento vengono retribuite con l'aumento del dieci per cento sull'onorario normale; ma nessuno speciale compenso e' dovuto per il tempo occorso alla asseverazione.

Testo in vigore dal 17 settembre 1952 al 16 dicembre 2010

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

urn:nir:stato:legge:1952-08-16;1180~art41 · fonte del testo