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Per gli arbitrati in tutte le controversie in materia spettano gli onorari previsti dalla tabella di cui alla lettera a) dell'articolo 45 commisurati al quintalato della partita in contestazione e maggiorati del 50 per cento. Per le concessioni di manifesto valgono le competenze fissate biennalmente per i periti dalla Direzione dei monopoli.

Testo in vigore dal 17 settembre 1952 al 16 dicembre 2010

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

urn:nir:stato:legge:1952-08-16;1180~art46 · fonte del testo