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I rilievi e le ricerche preliminari, che eventualmente si rendessero necessari per la compilazione di taluno dei progetti di cui all'articolo precedente, saranno compensati a parte. Quando l'esecuzione dell'opera venga effettuata in economia, l'onorario corrispondente alla direzione e liquidazione viene aumentato del 50 per cento. Tale aumento e' calcolato in base all'importo del lavoro risultante dal preventivo, escluse le cifre degli imprevisti; per la direzione e liquidazione e' calcolato in base all'importo risultante dallo stato finale dei lavori. Nella percentuale del progetto di massima e' compreso un preventivo sommario dell'importo del lavoro. Per il progetto esecutivo, se anche non preceduto dal progetto di massima, si considera la somma delle percentuali per progetto di massima e per progetto definitivo. Quando il lavoro sia a distanza superiore a cinque chilometri dalla residenza del dottore agronomo, saranno corrisposte, oltre le suddette competenze, anche le vacazioni per il tempo impiegato nell'andata e ritorno. Nei lavori di riduzione di fabbricati, le quote percentuali relative al progetto e preventivo potranno elevarsi ad una volta e mezzo ed anche, in casi speciali, al doppio di quelle indicate nell'allegata tabella F; quelle relative alla direzione e liquidazione potranno essere, a scelta del perito, commisurata a vacazioni.

Testo in vigore dal 17 settembre 1952 al 16 dicembre 2010

Norme correlate

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urn:nir:stato:legge:1952-08-16;1180~art51 · fonte del testo