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Nel caso che l'onorario sia liquidato a misura, a percentuale o a discrezione, e' sempre dovuto l'onorario integrativo di vacazione in ragione di: lire 300 per il dottore agronomo; lire 150 per il collaboratore di concetto per ogni ora impiegata al trasferimento in luogo, al ritorno in residenza e ad operazioni di campagna.
Testo in vigore dal 17 settembre 1952 al 16 dicembre 2010
