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[1]Per i progetti di trasformazione fondiaria, agraria o di bonificamento agrario o bonifica integrale, da compilarsi a norma della legge fondamentale 29 luglio 1927, n. 1509, ed altre, comprendenti:

  • a)relazione tecnica economica dei miglioramenti progettati;
  • b)planimetrie dei terreni con indicazione della divisione eventuale dei fondi e dei lavori progettati;
  • c)disegni e computi metrici delle opere di miglioramento progettate (fabbricati, sistemazioni dei terreni, strade e fossi di scolo, piantagioni, ecc.);
  • d)tipi catastali del nuovo e del vecchio catasto, relativamente alle parcelle da migliorare;

[2]spettano al dottore agronomo i seguenti onorari: per progetti fino a........................ L. 10.000.000 il 3,00 % sul di piu fino a.......................... " 25.000.000 il 2,50 % " "............................ " 50.000.000 il 2,00 % " "............................ " 100.000.000 l' 1,00 % oltre le.................................. " 100.000.000 il 0,80 %

Testo in vigore dal 17 settembre 1952 al 16 dicembre 2010

Norme correlate

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urn:nir:stato:legge:1952-08-16;1180~art60 · fonte del testo