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Gli onorari per i progetti di massima non seguiti da progetto definitivo, e da servire di esame preliminare alle operazioni di trasformazione fondiaria, sono pari al 15 per cento delle tariffe di cui a questa sezione, sempre che non debbano valutarsi secondo le norme dell'articolo 73.
Testo in vigore dal 17 settembre 1952 al 16 dicembre 2010
