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La tariffa percentuale delle interessenze deve essere applicata per intero sulla produzione lorda di spettanza padronale dell'azienda nei contratti di conduzione a mezzadria e forme similari, nonche' per l'affittanza mista, per quanto si riferisce agli eventuali prodotti in compartecipazione. Nel caso della conduzione in economia diretta, la percentuale della interessenza sulla produzione lorda viene ridotta del 30 per cento.
Testo in vigore dal 17 settembre 1952 al 16 dicembre 2010
